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Studio legale Cozzari
Consulenza e Assistenza Legale
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Diritto Civile e Diritto Tributario


Patrocinio a spese dello Stato


Il patrocinio a spese dello Stato, detto comunemente “gratuito patrocinio” è l’istituto che garantisce a tutti i non abbienti, sia essi cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la possibilità di essere rappresentati in giudizio da un avvocato, che sarà pagato dallo Stato, a condizione che le pretese del richiedente non risultino manifestamente infondate. Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; nelle procedure di volontaria giurisdizione, come ad esempio nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti, ecc. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per tutte le procedure connesse e derivate.

REQUISITI OGGETTIVI: Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16/1/2018 G.U. 28/2/2018 n. 49). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es. si tiene conto del solo reddito personale di ciascun coniuge se oggetto del procedimento è una separazione o un divorzio).

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare gli apolidi gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. NEL PROCESSO CIVILE l’ammissione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove è competente territorialmente il magistrato. L’istanza di ammissione al patrocinio deve essere redatta in carta semplice e deve contenere determinati requisiti previsti dalla normativa a pena di inammissibilità. Al riguardo è disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Perugia l’apposito modulo, che va compilato, sottoscritto e presentato presso la Segreteria unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato.

NEL PROCESSO PENALE l’ammissione è deliberata dal magistrato competente per il giudizio. NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO l’istanza va depositata presso l’apposita commissione “per il patrocinio a spese dello Stato” istituita presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale. NEL PROCESSO TRIBUTARIO l’istanza va depositata presso l’apposita commissione “per il patrocinio a spese dello Stato” istituita presso ogni Commissione Tributaria. Colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare UN SOLO difensore, scelto tra coloro che sono iscritti nell’apposito elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, unitamente alla copia dell’istanza del richiedente, viene trasmessa da parte del Consiglio dell’Ordine all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai fini del controllo della veridicità dei dati reddituali dichiarati dall’istante ai fini dell’ammissione. Si richiama l’attenzione sull’art. 125 del D.P.R. 115/2002 secondo cui: “Chiunque al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da €. 309,87 a €. 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d.” Ulteriori informazioni sono fornite dallo sportello istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. Normativa di riferimento: D.P.R. 30 MAGGIO 2002 n. 115 e succ. modifiche.



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